Il Garante per la Privacy ha stabilito che nel verbale di invalidità da usarsi per i benefici previsti dalla legge, le commissioni mediche devono omettere le parti con la dati clinici del soggetto
Nelle certificazioni per l’invalidità civile (verbale di invalidità) utili al rilascio del contrassegno invalidi e alle agevolazioni previste all’acquisto auto, non devono essere presenti dati relativi alla diagnosi del paziente, dell’esame e dell’anamnesi, per una questione di privacy. A stabilirlo è il Garante della privacy, con un provvedimento rilevanza generale inviato a Regioni, Province autonome e Inps. Questo che cosa significa? Che nella copia del verbale di invalidità utilizzabile per richiedere il contrassegno per l’accesso alle aree a zona a traffico limitato (Ztl) o per usufruire delle agevolazioni fiscali, la commissione non deve indicare i dati clinici riguardanti la patologia, o comunque utili a rivelare lo stato di salute dell’interessato.
Il provvedimento giunge a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che vedevano leso il loro diritto alla riservatezza, in riferimento alle nuove procedure previste dal Decreto semplificazioni (articolo 4), in merito alla documentazione da rendere per l’ottenimento di benefici quali agevolazioni fiscali relative ai veicoli e al contrassegno invalidi. La norma (ne parlavamo qui) prevede che per ottenere dei benefici di cui sopra, l’utente possa presentare direttamente la copia del verbale di invalidità redatto dalla commissione, unitamente a una autocertificazione. (Il verbale della commissione medica ora riporta infatti anche l’eventuale esistenza dei requisiti sanitari per la richiesta di rilascio del contrassegno e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli, ndr)
Così l’Articolo 4 del DL 9 febbraio 2012, n. 5 – “Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici”. 2. Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
Alcuni cittadini lamentavano quindi il leso diritto alla loro privacy, nel momento in cui, per ottenere ad esempio l’iva agevolata per l’acquisto dell’auto, dovevano consegnare al rivenditore una copia del verbale contenente informazioni molto personali circa il proprio stato di salute (patologia, tipo di disabilità ecc), peraltro non necessarie ai fini dell’ottenimento dei benefici. Accogliendo dunque queste istanze, il Garante della Privacy ha prescritto che, in questi casi, le commissioni mediche debbano rilasciare una copia del verbale priva di informazioni sanitarie.
Così il Garante: Il Garante, nel riconoscere l’indubbia semplificazione che l’art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 intende introdurre nelle procedure per ottenere da parte delle persone con disabilità i predetti benefici, ritiene che, in attuazione dei richiamati princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, le commissioni mediche rilascino, ai predetti fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge citato, una copia del verbale della commissione medica integrata con l’omissione delle parti dedicate alla descrizione dei dati anamnestici, all’esame obiettivo e alla diagnosi della persona con disabilità. Ciò affinché sia assicurato un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione (art. 2, comma 2 del Codice).
Nelle certificazioni per l’invalidità civile (verbale di invalidità) utili al rilascio del contrassegno invalidi e alle agevolazioni previste all’acquisto auto, non devono essere presenti dati relativi alla diagnosi del paziente, dell’esame e dell’anamnesi, per una questione di privacy. A stabilirlo è il Garante della privacy, con un provvedimento rilevanza generale inviato a Regioni, Province autonome e Inps. Questo che cosa significa? Che nella copia del verbale di invalidità utilizzabile per richiedere il contrassegno per l’accesso alle aree a zona a traffico limitato (Ztl) o per usufruire delle agevolazioni fiscali, la commissione non deve indicare i dati clinici riguardanti la patologia, o comunque utili a rivelare lo stato di salute dell’interessato.
Il provvedimento giunge a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che vedevano leso il loro diritto alla riservatezza, in riferimento alle nuove procedure previste dal Decreto semplificazioni (articolo 4), in merito alla documentazione da rendere per l’ottenimento di benefici quali agevolazioni fiscali relative ai veicoli e al contrassegno invalidi. La norma (ne parlavamo qui) prevede che per ottenere dei benefici di cui sopra, l’utente possa presentare direttamente la copia del verbale di invalidità redatto dalla commissione, unitamente a una autocertificazione. (Il verbale della commissione medica ora riporta infatti anche l’eventuale esistenza dei requisiti sanitari per la richiesta di rilascio del contrassegno e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli, ndr)
Così l’Articolo 4 del DL 9 febbraio 2012, n. 5 – “Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici”. 2. Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
Alcuni cittadini lamentavano quindi il leso diritto alla loro privacy, nel momento in cui, per ottenere ad esempio l’iva agevolata per l’acquisto dell’auto, dovevano consegnare al rivenditore una copia del verbale contenente informazioni molto personali circa il proprio stato di salute (patologia, tipo di disabilità ecc), peraltro non necessarie ai fini dell’ottenimento dei benefici. Accogliendo dunque queste istanze, il Garante della Privacy ha prescritto che, in questi casi, le commissioni mediche debbano rilasciare una copia del verbale priva di informazioni sanitarie.
Così il Garante: Il Garante, nel riconoscere l’indubbia semplificazione che l’art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 intende introdurre nelle procedure per ottenere da parte delle persone con disabilità i predetti benefici, ritiene che, in attuazione dei richiamati princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, le commissioni mediche rilascino, ai predetti fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge citato, una copia del verbale della commissione medica integrata con l’omissione delle parti dedicate alla descrizione dei dati anamnestici, all’esame obiettivo e alla diagnosi della persona con disabilità. Ciò affinché sia assicurato un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione (art. 2, comma 2 del Codice).