N. 00736/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01539/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1539 del 2011, proposto da:
Cupidi Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Marolda, e con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Via Notarbartolo n. 44;
contro
– l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro – Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;- il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
– la Cooperativa sociale Anna Frank, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“1) del decreto dirigenziale n. 589 del 20 maggio 2011 dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali (conosciuto dal ricorrente in data 7 giugno 2011 a seguito di comunicazione, mediante raccomandata a.r., ad opera del Comune di Misilmeri (..), nella parte in cui ha stanziato un contributo mensile limitato ad € 4.113,00 per la prosecuzione del progetto “Per una Vita Autonoma X” del Comune di Misilmeri e soltanto sino al 30 settembre 2011, in luogo dell’approvazione in via definitiva e per tutto l’anno 2011 del progetto di assistenza individuale di cui alla domanda prot. n. 27 del 25 gennaio 2011, nonché nella parte in cui ha assunto la quota d’indennità statale destinata all’accompagnamento quale indice di capacità economica dell’assistito”;
“2) del decreto assessoriale n. 28 del 17 gennaio 2011 (…), con il quale l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha stabilito nuovi “Criteri per l’erogazione di contributi per progetti di assistenza per disabili in situazione di totale compromissione funzionale o minori disabili che partecipano ad attività di socializzazione o di formazione assistiti nell’ambito del nucleo familiare”, nella parte in cui ha fissato in € 80.000,00 l’importo massimo per il finanziamento di ciascun progetto di assistenza”;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
E PER L’ACCERTAMENTO
“dell’obbligo, ex art. 31 del D.Lgs. n. 104/2010, della P.A. a provvedere all’adozione del provvedimento definitivo in relazione alla domanda per l’approvazione del progetto di assistenza individuale nell’interesse del Dott. Giovanni Cupidi, presentato con atto prot. n. 27 del 25 gennaio 2011 (…) all’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali”;
E PER IL RISARCIMENTO
“del danno causato dal ritardo nell’adozione del provvedimento definitivo di approvazione, da parte dell’Assessorato (…) del progetto di assistenza individuale nell’interesse” del ricorrente;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista la domanda di adozione di misure cautelari;
Visto il decreto presidenziale n. 579 del 20.07.2011, emesso ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, con le relative deduzioni difensive;
Preso atto che né il Comune di Misilmeri, né la cooperativa sociale Anna Frank, ritualmente intimati, si sono costituiti in giudizio;
Visti gli artt. 32, 55 e 117 cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Referendario Maria Cappellano;
Uditi alla camera di consiglio del giorno 9 settembre 2011 i difensori delle parti costituite, presenti come da verbale;
Ritenuto che:
– con il ricorso in esame, parte ricorrente ha promosso, oltre ad un’azione di annullamento avverso due atti amministrativi dell’intimato Assessorato – con contestuale istanza cautelare per l’ottenimento di misure monocratiche – anche un’azione avverso il silenzio, al fine di vedere accertato l’obbligo della P.A. di provvedere sull’istanza, nonché un’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, co. 4, c. p. a.;
Ritenuto che:
– quanto all’istanza cautelare, ad un sommario esame proprio della presente fase di giudizio, le censure articolate con il ricorso sono assistite da sufficiente fumus boni iuris, avuto riguardo, quantomeno, alla dedotta censura di difetto di motivazione e di istruttoria in ordine alla determinazione della durata e dell’importo del contributo per il progetto di assistenza individuale a favore del ricorrente in misura inferiore a quella massima di € 80.000,00 annui, di cui al punto 3 del D.A. n. 28/2011;
Ritenuto, peraltro, che:
– quanto all’istanza volta a conseguire l’erogazione immediata di somme – accolta con il decreto presidenziale n. 579/2011 limitatamente al contributo già deliberato in ordine al progetto del Comune di Misilmeri di assistenza individuale del ricorrente – il resistente Assessorato ha comunicato di avere provveduto all’erogazione delle somme impegnate, tramite l’emissione di due mandati di pagamento (mandato n. 7 del 28.06.2011 e n. 11 del 01.08.2011: cfr. relazione depositata in data 05.08.2011); mentre il difensore di parte ricorrente ha depositato, all’adunanza camerale, senza opposizione della difesa erariale, la nota prot. n. 30641 del 18.08.2011 del Comune di Misilmeri, da cui si evince, a quella data, la mancata liquidazione delle somme oggetto dei mandati di pagamento emessi dal competente Assessorato;
– di dovere, quindi, confermare l’accoglimento dell’istanza cautelare, con conseguente obbligo a carico della resistente amministrazione regionale di garantire con estrema urgenza: 1) l’effettiva erogazione del contributo già deliberato con il decreto dirigenziale n. 589/2011 fino al 30.09.2011; 2) dal 01.10.2011, la continuità dell’erogazione del medesimo contributo, coessenziale alla tutela del diritto alla salute del ricorrente, nella misura mensile in atto stabilita con l’impugnato decreto dirigenziale n. 589/2011, fino all’approvazione dei progetti presentati ai sensi del D.A. n. 28/2011 e, comunque, non oltre la data del 31.12.2011, trattandosi di contributo annuale; salva, naturalmente, la ripetizione di somme eventualmente non dovute;
– di onerare il competente Assessorato e il Comune di Misilmeri, ciascuno per quanto di propria competenza, di compiere ogni attività, anche di verifica, per la materiale erogazione delle somme liquidate in favore del ricorrente;
– di dovere, altresì, confermare il citato decreto cautelare, nella parte in cui ha disposto il riesame, da parte dell’Amministrazione, della misura del contributo per il progetto di assistenza individuale presentato per il ricorrente dalla Cooperativa Anna Frank, con particolare riferimento alle censure sopra indicate; riesame che la resistente amministrazione dovrà effettuare – stante il lungo lasso di tempo intercorso dalla presentazione dell’istanza per il contributo (27.01.2011) – nel termine di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza; fermo restando anche il persistente potere-dovere della P.a. procedente di concludere il procedimento finalizzato all’approvazione del progetto presentato per l’assistenza in favore del ricorrente, ai sensi del citato D.A. n. 28/2011, non ravvisandosi ragione alcuna per la quale non sia stato ancora concluso il relativo procedimento;
Ritenuto, altresì, quanto all’azione avverso il silenzio – in ordine alla quale non è stato inoltrato alcun avviso alle parti ex artt. 71, co. 5, e 87, co. 3, c.p.a. – che la stessa sarà trattata nella camera di consiglio sotto indicata;
Ritenuto, pertanto:
– di dovere accogliere, nei sensi e nei limiti di cui sopra, l’istanza cautelare;
– di fissare, per l’esame dell’azione avverso il silenzio-inadempimento, la camera di consiglio del 21 ottobre 2011, ore di rito;
– di dovere fissare la data di discussione del ricorso nel merito ai sensi dell’art. 55, co. 11, c. p. a., anche per la trattazione della domanda risarcitoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, co. 6, e 32 c.p.a.;
– le spese della presente fase di giudizio, su cui deve statuirsi ai sensi dell’art. 57 cod. proc. amm., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte ricorrente e a carico del resistente Assessorato; mentre si ritiene di doverle compensare nei confronti del Comune di Misilmeri e della Cooperativa Sociale Anna Frank, destinatari, come il ricorrente, degli effetti dei provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione l’istanza cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, ordina all’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro di provvedere al pagamento del contributo mensile nei limiti, anche temporali, in motivazione specificati; onera il medesimo Assessorato e il Comune di Misilmeri di compiere le attività in motivazione specificate.
Fissa per la trattazione del giudizio in materia di silenzio, la camera di consiglio del 21 ottobre 2011.
Fissa per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 16 dicembre 2011.
Condanna l’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, in persona dell’Assessore pro tempore, al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in favore del ricorrente in complessivi € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge; compensa con il Comune di Misilmeri e la Cooperativa Sociale Anna Frank.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Federica Cabrini,
Presidente FF
Maria Cappellano, Referendario, Estensore
Anna Pignataro, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)