Il diritto delle persone con disabilità a partecipare, su base di eguaglianza con gli altri, alla vita quotidiana della società non può essere derubricato a facoltà: il caso di Valentina Tomirotti è, purtroppo, esemplare
La storia è una di quelle che raccontano molto dello stato in cui questo Paese tuttora versa quando si tratta di assicurare, concretamente ed efficacemente, il pieno godimento dei diritti di cittadinanza alle persone con disabilità. Valentina Tomirotti è una giornalista e blogger mantovana, fan di Coez, un cantante rapper che, ahimè, causa incanutimento, non conoscevo (fortunatamente Wikipedia soccorre anche noi barbogi ignoranti delle mode musicali). Valentina è, inoltre, una persona con disabilità, che si muove su una sedia a rotelle. Lo scorso 26 settembre, dopo aver sborsato 34,50 euro di biglietto, va all’Arena di Verona per assistere al concerto di Coez e, come riporta Clarissa Valia su TPI, si reca al suo posto nel parterre dell’Arena, fila 26. Unico neo: invece di godersi lo spettacolo, dall’altro del suo metro scarso di altezza Valentina ha solo potuto deliziarsi della vista dei fondoschiena degli altri spettatori che, come normalmente accade nei concerti, si sono alzati in piedi per seguire l’esibizione del loro beniamino. Valentina non ci sta e cita in giudizio Arena srl, Fondazione Arena e l’organizzatore dell’evento Vivo Concerti per il danno subito: lo scorso 19 maggio il Tribunale civile di Mantova rigetta l’istanza e la condanna ad un risarcimento per circa 5.000 euro. Il danno oltre la beffa. Ecco, questa incredibile vicenda ci dice tante cose su cui val la pena soffermarsi. Ci dice, in primo luogo, che se una persona con disabilità vuole andare al cinema, a teatro, o a un concerto, deve mettere in conto che quelle sale o arene sono state quasi sempre costruite senza pensare alle esigenze di chi necessita di un accomodamento, un supporto, per far quello che è comunemente garantito agli altri. Quante volte una persona con disabilità motoria in un cinema deve stare da un lato, in corridoio, perché non sono previsti spazi ad hoc? Racconta Valentina che in occasione del concerto, dopo le sue rimostranze, le era stato offerto di spostarla in un corridoio laterale: da un lato, appunto. Messa da una parte, a mo’ di sacco di patate, come l’ospite sgradito della serata. Questa storia ci dice, allora, che quel che è in gioco è non solo e non tanto il diritto di godersi un concerto in santa pace come tutti gli altri spettatori paganti, ma il diritto delle persone con disabilità alla piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, come recita all’art. 1 la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata e resa esecutiva dall’Italia nel 2009. Sanità, scuola, occupazione, vita sociale e politica rappresentano quella serie di domini che costituiscono l’insieme di cui è fatta la normale vita quotidiana di tutti i cittadini, ai quali va garantito di accedervi liberamente. Ove ciò non sia pienamente possibile in maniera autonoma, a causa di una qualche forma di disabilità, occorre fornire quell’accomodamento (la Convenzione parla di “accomodamento ragionevole”) per garantire tale accesso. Lo spiega, peraltro, mirabilmente la nostra Costituzione che, all’art. 3, statuisce che tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione alcuna (eguaglianza formale), e che, soprattutto, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (eguaglianza sostanziale). Perché allora, per restare al caso degli spettacoli, non prevedere, sempre e ovunque, spazi adatti ad accogliere, senza paternalistiche concessioni o, peggio, odiose segregazioni, le persone con disabilità? È un accomodamento irragionevole? Ma non finisce qui: l’odissea di Valentina pone un ulteriore tema. Il giudice, in merito al danno esistenziale lamentato, spiega che la ricorrente, anche ove impedita nella visione del concerto, avrebbe potuto senz’altro sentirlo: l’eventuale danno, dunque, andrebbe ridotto della metà. E, in ogni caso, evidenzia il giudice, la presenza di maxischermi – “giganti”, si specifica – su cui veniva proiettato il concerto ha reso priva di fondamento anche tale doglianza. Con tutto il rispetto che si deve ad una sentenza di Tribunale, tali considerazioni appaiono sbagliate. Sono sbagliate perché, in primo luogo, non prendono minimamente in considerazione quanto previsto all’art. 1 della legge n. 104 del 1992, che impone di garantire “il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata – un termine che il Legislatore non ha ancora sentito il bisogno di cambiare – e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società”. Dov’è la piena integrazione per Valentina, il cui diritto è stato compresso dal comportamento altrui? La cosa più grave, tuttavia, è che la sentenza trascura del tutto lo spirito ed il dettato della Convenzione ONU del 2006. Non si tiene conto, ad esempio, che è necessario “adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata” (art. 4) e che si deve “vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento” (art. 5). Non si mette sul piatto, ancora, che “al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita”, devono essere adottate “misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico” (art. 9) e, come nel caso di specie, “a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici” (art. 30). Ma quel che non trova evidenza nella sentenza è il fatto che tutti questi diritti, i medesimi diritti di cui godono tutti i cittadini della Repubblica, devono essere goduti dalle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso quel supporto o accomodamento che renda efficace e sostanziale tale uguaglianza sulla carta. Non è sufficiente, in altre parole, sostenere che Valentina potesse accedere all’Arena di Verona e vedere il concerto su uno schermo: Valentina, per ovvi motivi, non aveva la possibilità, a differenza degli altri spettatori, di alzarsi in piedi e, conseguentemente, andava tutelato il suo diritto a vedere lo spettacolo dal vivo seduta sulla sua carrozzina, senza la necessità di addivenire a azzardate valutazioni circa le possibili alternative che non rappresentavano una preoccupazione per gli altri partecipanti all’evento: se Valentina non poteva alzarsi in piedi per godere della visione, tale lesione del suo diritto, caratterizzato dalla sua disabilità, meritava un ristoro alla luce della mancata revisione, da parte dell’Arena di Verona, di adeguate alternative atte metterla in grado di poter godere, al pari degli altri, dell’insieme dello spettacolo. Non garantire tale diritto e non riconoscerlo in sede giudiziale comporta, evidentemente, una discriminazione del suo status di cittadina ed un vulnus per la sua dignità ed autonomia individuale: il palese disinteresse della necessità di garantire piena eguaglianza delle condizioni a tutti si è rivelato, una volta ancora, nella manifestazione dello stigma verso chi è portatore di una diversità. Alla fine della fiera, quel che traspare è
che fatica a far breccia, anche in un Paese estremamente avanzato in materia di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità come l’Italia, la consapevolezza che la disabilità è tale in relazione all’ambiente e alle barriere, di natura fisica e sociale, che lo caratterizzano e che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società delle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri. A dimostrazione che lavorare per l’eguaglianza sostanziale ai fini della tutela dei diritti di una delle più corpose minoranze del nostro Paese richiede attenzione quotidiana e impegno. Perché quei diritti sono i diritti di tutti, in piedi a saltellare o seduti su una carrozzina.
(linkiesta.it)