Istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Sede, composizione, Ufficio, funzioni e prerogative, pareri ed azioni avverso il silenzio della P.A. (D.Lgs. n. 20/2024)

Sulla G.U. del 5 marzo è stato pubblicato il Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 (testo in calce), che istituisce l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo.

Istituzione dell’Autorità “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

”Per garantire la tutela, l’attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, a decorrere dal I° gennaio 2025 viene istituita l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che esercita le funzioni e i compiti a essa assegnati dal d.lgs. n.20/24 con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.Il Garante costituisce 2un’articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e opera in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Sede

Il Garante ha sede a Roma, in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilità.

Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina del Garante

Il Garante è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante disciplina l’esercizio delle attività del collegio e del presidente.Su proposta del presidente, con delibera collegiale del Garante, possono essere attribuite a ciascuno dei componenti del Garante deleghe per il compimento di singoli atti o per sovraintendere a determinati settori e materie di competenza del Garante stesso.Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

Il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra chi riveste incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell’anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante. Per la durata dell’incarico, il presidente e i componenti del collegio non possono esercitare, a pena di decadenza, attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire uffici pubblici di ogni natura o rivestire cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all’interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attività nel campo della disabilità. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri del collegio sono collocati fuori ruolo se dipendenti di p.a. ovvero magistrati o avvocati dello Stato.

Garante Nazionale delle Persone con Disabilità
Ufficio del Garante

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è istituito l’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, posto alle dipendenze del Garante.Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, e un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell’Ufficio del Garante. L’Ufficio del Garante può avvalersi di esperti di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità.Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito.Il Garante, nei limiti delle risorse disponibili, può prevedere un compenso, fino a un massimo di euro 25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa globale non superiore a 200.000 euro lordi annui.

Funzioni e prerogative del Garante

Il Garante esercita, tra le altre, le seguenti funzioni:

  • vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, e dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella stessa materia;
  • promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • svolge verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione, sull’esistenza di fenomeni discriminatori;
  • promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
  • definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;
Pareri del Garante

Il Garante valuta le segnalazioni ricevute e verifica l’esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza.Il Garante, all’esito della valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti destinatari delle proposte nel rispetto del principio di leale collaborazione, esprime con delibera collegiale pareri motivati.

Azione del Garante avverso il silenzio e la declaratoria di nullità

Il Garante, trascorsi 90 giorni dal parere motivato, constatata l’inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi può proporre azione ex art. 31, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 104/2010.Entro 180 giorni dall’adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, sulla base delle proposte o del parere motivato, il Garante può agire per il solo accertamento delle nullità previste dalla legge. (altalex.com)

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