Alla scadenza della scorsa Legislatura avevamo lasciato la bozza dello schema del decreto ISEE giacente sui tavoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: il Governo non era giunto in tempo per approvare il nuovo regolamento.A metà giugno 2013 sembrano profilarsi alcune accelarazioni verso l’approvazione. A che punto sono le nuove regole per l’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente? Diciamo subito che non sono ancora una norma in vigore.
Già lo scorso anno, lo schema del decreto è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Stato. È stato, anche in forza della Sentenza 297/2012 della Corte Costituzionale, sottoposto alla “ratifica” della Conferenza Stato Regioni che ha tuttavia non ha raggiunto un’intesa, per l’opposizione della Regione Lombardia.
Nel frattempo si è insediato il nuovo Governo, il nuovo Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il vice Ministro alle politiche sociali (Cecilia Guerra).
La bozza di decreto è stato, quindi, oggetto di modificazioni proprio per superare l’opposizione della Regione Lombardia.
Ora la bozza è in attesa di approvazione in Consiglio dei Ministri e, successivamente, di passase all’esame consultivo delle Commissioni di Camera e Senato, prima dell’approvazione definitiva e, quindi, della pubblicazione ed entrata in vigore.Le ultime modificazioniIniziamo questa analisi con l’aspetto più rilevante e cioè dalle modifiche apportate nelle ultime settimane al testo già predisposto nella precedente legislatura. Lo sforzo maggiore di regolamentazione dell’ISEE è mirato a fissare questa modalità di calcolo come “livello essenziale”, cioè come strumento unico da applicarsi in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. È una scelta strategicamente importante perchè evità disparità di trattamenti, contenziosi, iniziative locali restrittive, ma è anche una scelta che alcune regioni hanno contestato, in primis la Lombardia che, nel frattempo, ha realizzato un proprio indicatore (fattore famiglia lombardo) assai diverso dall’ISEE profilato dal Ministero.Si può affermare che l’effettiva forza del nuovo ISEE risiedesse proprio nel suo essere “livello essenziale”.
Tuttavia, la più recente riscrittura del primo comma del secondo articolo, La riscrittura del secondo articolo, comma 1, è sotto il profilo tecnico confusa e contraddittoria. Da un lato si conferma che l’ISEE è un “livello essenziale”, ma dall’altra si afferma che “sono fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie” e ancora “tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e sociosanitari”.La contraddizione in termini del comma è foriera di una gran messe di contenziosi, ma, prima ancora di una applicazione totalmente disomogenea da Regione a Regione. È una formulazione che vanifica – per il sociale e per il socio-sanitario almeno – la cogenza del futuro regolamento.Vediamo ora i contenuti veri e propri della bozza del decreto a giugno 2013.
L’origine del provvedimento
La Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (nota come manovra Salva-Italia) ha previsto, all’articolo 5, un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Questo decreto dovrà rivedere sia le modalità di determinazione che i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).Si tratta di un intervento che interessa milioni di famiglie italiane: l’ISEE è idealmente uno strumento per ponderare il reddito di un nucleo familiare. Già prima della revisione in atto dei criteri di calcolo, considerava tutti i redditi IRPEF dei componenti, il 20% del patrimonio della famiglia e sottoponeva la somma risultante ad una scala di equivalenza: quanto più numeroso è il nucleo, tanto più basso sarà l’ISEE.
È uno strumento che ha la sua razionalità, ma che viene usato negli anni solo per alcune prestazioni sociali agevolate, non per tutte. Per altre ci si riferisce al reddito IRPEF (ad esempio per le pensioni di invalidità); per altre ancora al reddito dell’interessato e del coniuge (assegno sociale).
La determinazione dell’ISEE fino ad oggi era disciplinata dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (e successive modificazioni e regolamentazioni).Intervenire sull’ISEE significa, innanzitutto, modificare i suoi tre elementi costitutivi e cioè:a) l’indicatore della situazione reddituale (ISR);b) l’indicatore della situazione patrimoniale (ISP);c) le scale di equivalenza per la ponderazione della composizione del nucleo.
Inoltre significa ridefinire i campi di applicazione (a quali servizi e prestazioni si applica) e decidere se, in taluni casi, anziché all’ISEE dell’intero nucleo ci si debba riferire alla sola situazione del singolo cittadino che richiede prestazioni agevolate. Come già detto, la riforma dell’ISEE è stata fissata dalla Legge 214/2011 il cui l’articolo 5 citato fissa i seguenti principi ispiratori del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonchè dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sita sia in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Rispetto invece ai campi di applicazione, il secondo periodo dell’articolo 5 rimanda al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà individuare le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale che a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Di questo specifico decreto non esiste al momento traccia alcuna.
Le preoccupazioni
Le preoccupazioni maggiori, nate già all’indomani dell’approvazione della Legge 214/2011 e aumentate in questi mesi, si possono così sintetizzare:per il calcolo del nuovo ISEE ci si riferisca anche a pensioni, indennità e assegni riservati agli invalidi civili, ciechi, sordi;l’ISEE calcolato con le nuove modalità sia più svantaggioso per le famiglie italiane e, in particolare, per quelle in cui sia presente una persona con disabilità;il nuovo limite ISEE si applichi anche alle provvidenze assistenziali riservate agli invalidi civili, ciechi, sordi compresa l’indennità di accompagnamento e l’indennità di comunicazione fino ad oggi erogate a prescindere da qualsiasi reddito.Si tratta di preoccupazioni più che motivate, anche perchè non si può dimenticare che l’indicazione di rivedere l’ISEE è contenuta all’interno di una norma di rigido contenimento della spesa e a poco valgono le rassicurazioni circa gli intenti equitativi o di razionalizzazione. Ma vi sono anche altre preoccupazioni di altro segno ed ugualmente rilevanti, in particolare dopo le recenti Sentenze della Corte Costituzionale (296 e 297/2012) proprio in materia di partecipazione alla spesa e di ruolo delle Regioni nella definizioni ISEE. Il rischio è che ogni Regione e ogni ente erogatore di servizi o prestazioni agevolate regolamenti il settore come meglio ritiene, creando una forte disomogeneità di trattamento e perdendo di vista il vero spirito dell’ISEE che è equitativo. Negli ultimi mesi il Ministero del Lavoro ha elaborato diverse stesure del decreto di ridefinizione dell’ISEE confrontandosi, oltre che con altri referenti istituzionali, anche con le organizzazioni sindacali, le associazioni delle persone con disabilità, le Regioni e i Comuni, l’INPS e il Ministero dell’Economia.Sulle prime due bozze le Associazioni delle persone con disabilità, in particolare la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, hanno espresso forti riserve, hanno prodotto simulazioni e documentazioni tecniche a supporto della tesi che gli interventi ipotizzati erano fortemente distorsivi e di danno per le persone con disabilità. L’ultima versione, verosimilmente quella definitiva, ha accolto molte (ma non certo tutte) delle richieste avanzate ad esempio aumentando le franchigie e le spese detraibili dal computo dell’indicatore reddituale, anche se rimangono criticità in particolare per il ricovero in strutture residenziali e, parzialmente, per i minori.
Come si calcola l’ISEE?
Nel nuovo schema di decreto le componenti “logiche” generali rimangono del tutto simili a quelle su cui era incardinato il precedente ISEE.L’ISEE si calcola sommando l’Indicatore della Situazione Reddituale, il 20% dell’Indicatore della situazione patrimoniale (ISP). La somma viene divisa per i parametri delle scale di equivalenza (composizione del nucleo) che definiscono l’ISEE. Le modifiche sostanziali riguardanociò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Redditualeciò che va considerato nell’Indicatore della Situazione Patrimonialeil diverso riferimento alla composizione del nucleo familiare a secondo del tipo di prestazioni richieste. Ma la novità è anche più generale. Uno dei maggiori problemi applicativi fino ad oggi, e che peraltro hanno generato non poco contenzioso, risiede nel fatto che le Regioni e i Comuni operano con notevole discrezionalità nel definire i limiti e condizioni di compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate. Il tentativo è di fissare nuovamente un criterio unico di calcolo e di applicazione valido su tutto il territorio nazionale: questo è chiaramente indicato nello schema di decreto in via: l’applicazione dell’ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, lettera m), della Costituzione. Quindi diventerebbe vincolante per tutte le Regioni se nell’ultima versione della bozza di Decreto non fosse stato inserita una ambigua facoltà per le Regioni stesse di applicare proprie disposizioni.Infine un aspetto tecnico riguarda l’introduzione della possibilità di calcolare l’ISEE corrente, cioè di chiedere un “ricalcolo” dello stesso nel caso in cui in tempi più ravvicinati siano significativamente modificate le condizioni reddituali, patrimoniali o di composizione del nucleo. L’indicatore della situazione reddituale (ISR)Nella normativa finora vigente vengono computati i soli redditi (complessivi) ai fini Irpef e gli eventuali proventi agrari (da dichiarazione IRAP) di tutti i componenti del nucleo familiare.La reale novità introdotta dall’articolo 5 è l’inclusione nell’ISR della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. La schema di decreto, conseguentemente, ampia l’elencazione di ciò che debba rientrare nella componente reddituale includendo, quindi, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, anche, in sintesi:i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;le rendite catastali dei beni immobiliari (es. abitazioni, edifici) e dei terreni;il redditi figurativo delle attività mobiliari (es. titoli, azioni …);assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti; ogni altra componente reddituale esente da imposta, incluso i reddito da lavoro prestato all’estero tassato esclusivamente dallo Stato estero;trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse le carte di debito, a qualsiasi titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (se non già inclusi nel reddito complessivo dichiarato). Vista l’enorme rilevanza dell’ultima voce è opportuno indicare cosa questa possa includere stando alla bozza di decreto: tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi, invalidi per lavoro, servizio e di guerra;pensione sociale;assegno di maternità;voucher o contributi per prestazioni sociali (quali, ad esempio, i contributi per la “vita indipendente”); assegni di cura;contributi (nazionali o regionali) per l’abbattimento di barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzatiogni altro contributo pubblico. Tutte queste voci nella normativa previgente sull’ISEE non erano computate. Dalla somma dei redditi e delle somme percepite, sono ammesse alcune franchigie: per chi vive in affitto il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione per un ammontare massimo di euro 7.000; per chi risiede in abitazione di proprietà, una franchigia pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 7.000; fino a 3000 euro per redditi da lavoro o assimilati, pari al 20% dei redditi stessi; in alternativa fino 1000 euro sui redditi da pensione (comprese le prestazioni assistenziali), pari al 20% dei redditi o prestazioni stesse. Altre specifiche franchigie o detrazioni sono previste per la disabilità:3500 euro di franchigia per ogni persona con disabilità media (più sotto ne specifichiamo il significato) presente nel nucleo; 5000 euro di franchigia per ogni persona con disabilità grave; 6500 euro per ogni persona non autosufficiente presente nel nucleo. Dalla somma dei redditi, inoltre, possono essere detratte alcune spese: le spese sanitarie per disabili e le spese per l’acquisto di cani guida (detraibili in denuncia dei redditi) e interpretariato per i sordi, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili (deducibili in denuncia dei redditi) fino ad un massimo di 5000 euro; le spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale se regolarmente assunti o se le relative prestazioni (documentate) siano state rese da enti fornitori (es. cooperative); questa seconda detrazione viene ammessa solo per le persone non autosufficienti. Quanto si può detrarre? Si può detrarre la spesa fino all’ammontare delle prestazioni assistenziali (o indennitarie o previdenziali esenti da imposte) di cui gode la persona non autosufficiente, al netto della franchigia di 1000 euro di cui abbiamo parlato più sopra.Esempio: si spendono 14.000 euro per una badante; il beneficiario percepisce un’indennità di accompagnamento annua di 5.880 euro; potrà detrarre solo 5.880 euro della spesa sostenuta. Riassumendo: nei nuclei familiari in cui è presente una persona con disabilità, si sommeranno oltre ai redditi, anche altre somme (es. indennità di accompagnamento o assegno di cura); si potranno detrarre alcune spese (sempre che siano dimostrabili) e vi sarà una franchigia differenziata. Nel caso della non autosufficienza si potranno detrarre le spese sostenute fino a compensare le prestazioni assistenziali ricevute. Esempio 1
Nucleo con persona con grave disabilitàsi computa il reddito da lavoro o da pensione di anzianità o vecchiaiasi sommano gli altri redditi o introiti anche se esenti da IRPEFsi somma la pensione di invalidità (circa 3600 euro)si detrae una franchigia di 5000 eurosi detraggono spese sanitarie (esempio ausili) fino a 5000 eurosi detrae una parte dell’eventuale contratto di affitto
Esempio 2
Nucleo con persona non autosufficientesi computa il reddito da lavoro o da pensione di anzianità o vecchiaiasi sommano gli altri redditi o introiti anche se esenti da IRPEFsi somma la pensione di invalidità e indennità di accompagnamento (circa 9500)si detrae una franchigia di 6500 eurosi detraggono spese sanitarie (esempio ausili) fino a 5000 eurosi detrae la spesa per la badante o per l’assistenza personale fino a 9500 euroSi detrae una parte dell’eventuale contratto di affittoSi operano le altre detrazioni relative al reddito da lavoro o da prestazioni previdenziali o assistenziali
Esempio 3
Nucleo con persona non autosufficientesi computa il reddito da lavoro o da pensione di anzianità o vecchiaiasi sommano gli altri redditi o introiti anche se esenti da IRPEFsi somma la pensione di invalidità e indennità di accompagnamento (circa 9500) e 10.000 di assegni di cura o contributo “vita indipendente” (totale 19500)si detrae una franchigia di 6500 eurosi detraggono spese sanitarie (esempio ausili) fino a 5000 eurosi detrae la spesa per la badante o per l’assistenza personale fino a 19500 euroSi detrae una parte dell’eventuale contratto di affittoSi operano le altre detrazioni relative al reddito da lavoro o da prestazioni previdenziali o assistenziali
Disabilità media, grave e non autosufficienza
È indispensabile, a questo punto, spiegare cosa si intenda per disabilità.Tutti media, disabilità grave, non autosufficienza, poiché le diverse condizioni comportano un diverso trattamento. Il Ministero, nel tentare di elaborare una non facile definizione, si è “scontrato” con il ben noto marasma degli inquadramenti vigenti delle diverse invalidità.
( http://www.handylex.org/gun/decreto_isee_persone_disabilita.shtml )
Merita un’annotazione il criterio individuato per i minori con handicap grave. Vi si prevede che per essere considerati tali gli interessati siano titolari di indennità di frequenza e in aggiunta ricorrano le condizioni di cui a L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30. La prima norma (che si riferisce alle agevolazioni fiscali sui veicoli) indica una ridotta o impedita capacità motoria ed esclude quindi le persone con menomazioni che non siano fisiche (sensoriali o intellettive). La seconda norma (che vale sempre in materia di agevolazioni fiscali) si riferisce invece alle disabilità “psichiche e mentali) con handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 104/1992) tali da aver determinato il diritto all’indennità di accompagnamento. Mentre il primo riferimento è praticamente superfluo, il secondo è del tutto inutile, poiché se una persona con disabilità intellettiva minorenne è titolare dell’indennità di accompagnamento ricade sotto la terza categoria e cioè quello della non autosufficienza.
L’indicatore della situazione patrimoniale (ISP)
L’articolo 5 della Legge 214/2011 prevede che alla componente patrimoniale (mobiliare e immobiliare) sia attribuito un maggior peso nel calcolo dell’ISEE.
Nello schema di decreto la definizione di patrimoni immobiliari (abitazioni, edifici, terreni) e mobiliari (depositi, conti correnti, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni ecc) è molto più precisa e circostanziata di quella vigente. L’obiettivo è di fare in modo che alcuni patrimoni (in particolare mobiliari) non sfuggano al calcolo dell’ISEE.
È inclusa nell’elenco dei fabbricati anche la casa di abitazione: i valori computati sono quelli adottati anche per l’IMU.
Dal valore di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, l’ammontare il debito residuo derivante da un eventuale mutuo.
Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, al netto del mutuo residuo, è considerato in proporzione pari a due terzi.
Anche sul patrimonio mobiliare è prevista una franchigia massima di 6.000 euro, accresciuta di 2000 euro per ciascun componente del nucleo fino ad un massimo di 10.000 euro.
Il totale dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) pesa al 20% nel calcolo finale dell’ISE.
Le scale di equivalenza
L’articolo 5 della Legge Salva-Italia indica la volontà di intervenire sui “pesi dei carichi di famiglia” e cioè di favorire le famiglie numerose e quelle in cui sia presente una persona con disabilità. Riferendosi all’ISEE, questo significa anche una modificazione delle scale di equivalenza, cioè di quei parametri applicati a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare (es.: tre componenti, 2,04; quattro componenti, 2,46; ecc.).
Attualmente la scala di equivalenza è la seguente.
( http://www.handylex.org/gun/decreto_isee_persone_disabilita.shtml )
Nella sostanza i parametri aggiuntivi favoriscono maggiormente quelle famiglie la cui numerosità sia dovuta alla presenza di bambini.Scompare, invece, il parametro aggiuntivo dello 0,5 precedentemente previsto “per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. “Il motivo, teoricamente, è attribuibile alla contemporanea introduzione della franchigia di 3500, 5000, 6500 euro rispettivamente per le “disabilità medie” e per le “disabilità gravi” o “non autosufficienze”.
Questa soluzione ridistribuisce il vantaggio sulle persone che hanno un ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) più basso.
Diversificazione dell’ISEE
Dalla lettura dello schema di decreto si possono individuare quattro diverse modalità di applicazione dell’ISEE a seconda del tipo di prestazioni agevolate.
Applicazione “classica” che comprende le persone conviventi nel nucleo (con le precisazioni relative ai coniugi separati o ai genitori non conviventi) che viene applicata per la generalità delle prestazioni sociali agevolate ed è quella illustrata sopra.
Applicazione “di favore” che viene prevista per le prestazioni di natura socio-sanitaria;
Applicazione “restrittiva” che viene prevista per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo (es. ricovero in RSA).
Applicazione “antielusiva” prevista per le prestazioni relative al diritto allo studio univesitario.Vediamo nel dettaglio.
ISEE e prestazioni socio-sanitarie
Il computo di “favore” viene previsto, come detto, per leprestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;interventi atti a favorire l’inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi.In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni a carico. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
Se il beneficiario invece è minorenne per l’individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni). In che appare come una inspiegabile disparità di trattamento.
Un esempio: persona paraplegica, coniugata, con due figli minori e la suocera convivente; il nucleo di riferimento esclude la suocera e vengono computate 4 persone (parametro 2,46 + eventuali maggiorazioni).
Un altro esempio: maggiorenne con autismo, convivente con madre e padre, e due fratelli; in questo caso sono esclusi dal computo sia i genitori che i fratelli e il nucleo di riferimento è di una persona, cioè il beneficiario stesso (parametro 1 della scala di equivalenza).
Un altro esempio: minorenne con autismo, convivente con madre e padre, e due fratelli; in questo caso il nucleo di riferimento sono i genitori e i due fratelli oltre al beneficiario (parametro 2,85)
Nella sostanza non esiste più l’ISEE individuale (o estratto) come previsto – pur confusamente – dalla controversa normativa attuale.
La nuova disposizione tende a favorire persone con disabilità gravi che vivono in famiglia e che, verosimilmente, non sono in grado di costituire un proprio nucleo familiare. Potrebbero al contrario essere svantaggiati, per le prestazioni agevolate socio-sanitarie – le persone con disabilità che abbiano costituito una propria famiglia.Attenzione: è il caso di ripetere che questa modalità di calcolo dell’ISEE si applica solo alle prestazioni sociosanitarie indicate sopra. Per altro genere di agevolazioni (esempio eventuali agevolazioni tariffarie o accesso ad altri servizi), ci si riferisce alla modalità classica di calcolo (quindi intero nucleo convivente, con la precisazione sui coniugi eventualmente non conviventi).
Prestazioni agevolate rivolte a minorenni
Una ulteriore precisazione viene fissata per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni.
Per prestazioni sociali agevolate si intendono “prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
”Caso tipico: retta per gli asili nido. In questo caso il decreto entra nel dettaglio della composizione del nucleo da prendere a riferimento e precisa che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento diassegni periodici destinato al mantenimento dei figli;d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Nei primi due casi, per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
Questa disposizione è volta a forzare la partecipazione alla spesa in particolari situazioni familiari e relazionali che fino ad oggi sfuggivano da tali imposizioni.
ISEE e prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo
La formula più “restrittiva” riguarda le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.In questo caso il calcolo dell’ISR è potenzialmente diverso perchè non vengono ammesse le deduzioni di spesa per l’assistenza personale (badanti).
Inoltre anche il nucleo su cui conteggiare l’ISEE ha una diversa composizione. Infatti nell’ISEE, in questo caso, si considerano, come componente aggiuntiva, tutti i figli anche quelli non presenti e conviventi nel nucleo familiare considerati “componente aggiuntiva” del nucleo originario. Il decreto entra nel merito delle modalità di calcolo di redditi e patrimoni della cosiddetta “componente aggiuntiva” cioè di come estrarre redditi e patrimoni di loro pertinenza dal loro nucleo familiare effettivo. Agevolazioni e franchigie ulteriori sono previste nel caso in cui la “componente” aggiuntiva sia a sua volta una persona con disabilità.
Per tornare alla nuova logica: si tratta di una modalità per forzare la partecipazione alla spesa dei figli degli anziani (autosufficienti e non) in caso di ricovero in istituto, Rsa ecc.
Il figlio (non convivente) non viene considerato come componente aggiuntiva nel caso in cui quando egli (oppure un componente del suo nucleo) sia una persona con disabilità o nel caso in cui risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.Il decreto introduce anche una disposizione per certi versi antielusiva che riguarda le donazioni.
La donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile (figli, fratelli, coniuge ecc.)
Esempio: un genitore anziano fa richiesta di ricovero in istituto, e successivamente effettua una donazione della propria abitazione al figlio (magari confidando di abbassare il proprio ISEE); la rendita dell’immobile continua a pesare sul proprio ISEE e, visto che la donazione è avvenuta nei confronti del figlio, continuerebbe a pesare anche se l’avesse effettuata tre anni prima di richiedere il ricovero.Queste disposizioni relative al calcolo per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo sono particolarmente severe e colpiscono in particolare le persone anziane non autosufficienti e i loro familiari diretti. Rischiano di spingere inoltre verso l’alienazione immobiliare per poter contare su fonti di copertura delle spese di ricovero.
Prestazioni per il diritto allo studio universitario
Il decreto si occupa anche delle diffuse agevolazioni in ambito universitario (riduzioni delle tasse universitarie, facilitazioni per mensa, alloggi ecc.) che sono già prevalentemente condizionate alla presentazione dell’ISEE.
Anche in questo caso il decreto tenta di contenere eventuali abusi o distorsioni precisando in modo restrittivo a quale nucleo familiare si debba fare riferimento.
Lo studente continua a far parte dello stesso nucleo dei genitori anche se vive presso una residenza diversa dal nucleo familiare d’orgine (caso tipico in “fuori sede”) da meno di due anni.
Su quali prestazioni economiche si applica l’ISEE
Come già detto, l’articolo 5 della Legge 214/2012 prevede che il decreto individui le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale che a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.Nella bozza di decreto sono individuate le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito. Le nuove soglie, che entreranno in vigore dal primo gennaio 2013 riguardano:l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (nuova soglia 8.278 euro)l’assegno di maternità di base che sarà concesso alle donne con ISEE inferiore a 16.278 euro.Le soglie sono sottoposte a revisione ISTAT annuale.Non sono fissate soglie ISEE per l’indennità di accompagnamento (oggi non c’è limite reddituale), né per le altre prestazioni assistenziali concesse agli invalidi civili, ciechi civili sordi che continuano ad essere erogate riferendosi al reddito personale.
Applicazione da parte dei Comuni e degli enti erogatori
Un aspetto particolarmente rilevante è quello dei tempi e delle modalità di applicazione del nuovo ISEE. Gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate (Comuni, in primis, ma anche chi fornisce agevolazioni tariffarie) dovranno rivedere le loro precedenti disposizioni in materia di ISEE e fissare i nuovi limiti. Il decreto fissa anche un limite perentorio: 30 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto.Un ruolo centrale nei controlli (in larga misura ex ante, cioè precedenti al rilascio della Dichiarazione ISEE) è affidata a INPS che può avvalersi di controlli incrociati con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, del casellario delle pensioni e di altre fonti utili a rilevare la veridicità di quanto autocertificato dai Cittadini.Nel complesso le dichiarazioni ISEE appaiono ancora più complesse che in passato e comporteranno verosimilmente un ingente impegno da parte di soggetti preposti alla compilazione (in particolare i patronati sindacali).
http://www.handylex.org/gun/decreto_isee_persone_disabilita.shtml
di Giovanni Cupidi