Fisco e disabilità: tutti gli sconti da chiedere per risparmiare sull’Irpef

Numerose sono le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, in particolare per le spese sanitarie e quelle di assistenza e cura. E la possibilità di indicarle nel modello 730 crea sempre qualche dubbio. La stratificazione di diverse norme non aiuta certo il contribuente a fare la scelta giusta. Vediamo di riepilogare le regole, anche per rispondere ai numerosi quesiti giunti in redazione. Il maggior beneficio è quello per gli oneri deducibili dal reddito complessivo, che riducono direttamente l’imponibile assoggettato all’Irpef. Tra questi rientrano le spese di assistenza specifica e le spese mediche generiche.

Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per l’assistenza infermieristica e riabilitativa e le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona). Dalla fattura o documento di spesa che attesta il corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, deve risultare la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. In caso di ricovero della persona con disabilità in una Rsa o altro istituto di assistenza e ricovero, non si può dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte relativa a spese mediche e paramediche di assistenza specifica, di solito indicate separatamente in fattura o in una certificazione rilasciata dall’istituto.

Fisco e disabilità
Le spese detraibili

Per queste spese la legge non prevede un limite massimo di importo. La spesa può essere dedotta dal disabile o dal familiare che l’ha sostenuta, anche se riguardante un soggetto non a carico fiscalmente, ad esempio perché ha una pensione minima superiore ai 2.840 euro annui. Se il documento di spesa è intestato solo alla persona con disabilità, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto. Sono considerati «disabili» le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica di cui all’articolo 4 legge n. 104/1992, nonché coloro che sono stati ritenuti «invalidi» da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.

Sono inoltre deducibili dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (ma, in questo caso, solo fino all’importo massimo di 1.549 euro). Laddove una spesa non rientri tra gli oneri deducibili, va verificato se possa far parte delle spese detraibili, che danno diritto alla detrazione Irpef del 19%. Si tratta ad esempio delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di «non autosufficienza» nel compimento degli atti della vita quotidiana, qualora l’addetto non rientri tra il personale professionale qualificato sopra descritto. Tali spese sono detraibili al 19% ma solo fino ad un importo massimo di spesa di 2.100 euro e a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente non fiscalmente a carico. (corriere.it)

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