FAND: PENSIONE ANTICIPATA, NO A PENALIZZAZIONI PER I DISABILI GRAVI E I LORO FAMILIARI

La FAND esprime la volontà di  elaborare e far presentare in Parlamento un proprio emendamento che ponga rimedio a una norma che esclude dal conteggio per la pensione anticipata i permessi e congedi per disabilità.

Il comunicato stampa della FAND (Federazione fra le Associazioni nazionali dei disabili) intervenuta in merito agli effetti delle novità introdotte dalla riforma delle pensioni, riguardanti i lavoratori disabili  e i loro familiari impegnati ad assisterli:
La Federazione fra le Associazioni nazionali dei disabili (FAND) si oppone agli effetti distorsivi della riforma Fornero in merito al calcolo dei contributi utili per la pensione anticipata dei lavoratori disabili gravi e dei loro familiari che li assistono. La FAND  annuncia pertanto una sua Proposta di emendamento che ponga rimedio a una norma discriminante che esclude dal conteggio permessi e congedi per disabilità.
Alla fine del 2011 (con le leggi 22 dicembre 2011, n. 214 e 24 febbraio 2012, n. 14), il sistema pensionistico italiano ha subito una profonda rivisitazione. Accanto alla introduzione generalizzata del criterio contributivo ai fini del calcolo pensionistico e dell’innalzamento dell’età pensionabile, il legislatore ha introdotto l’istituto della pensione anticipata, probabilmente al fine di compensare le nuove rigide e penalizzanti regole e favorire i soggetti che hanno iniziato a lavorare in giova età.
Accanto al requisito contributivo per poter accedere alla pensione anticipata è richiesta una età anagrafica minima pari a 62 anni. I soggetti che intendono anticipare l’accesso a tale pensione prima del sessantaduesimo anno di età, subiscono una penalizzazione, relativamente al suo importo con una decurtazione che è pari all’1% per i primi due anni e al 2% per ogni anno successivo.
La legge n. 14/2012 precisa che per i soggetti che maturano la predetta anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 non operano le suddette penalizzazioni a condizione che i contributi maturati derivino esclusivamente “da prestazioni effettive di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria”.
Per quanto riguarda il mondo della disabilità la situazione è da considerarsi grave: sono esclusi, infatti, dal conteggioi permessi mensili di cui all’articolo 33 della legge 104/92i congedi retribuiti per l’assistenza a familiari con handicap grave o gravissimo, i periodi contributivi di cui alla legge n. 388/2000 e cioè i due mesi di contribuzione figurativa riconosciuti agli invalidi civili con percentuale superiore al 74% per ogni anno di servizio prestato a partire dalla data del riconoscimento e per un massimo di cinque anni di contribuzione.
La norma in questione, anche se per un periodo limitato (fino al 31 dicembre 2017) penalizza fortemente il mondo della disabilità, incidendo su quegli istituti che favoriscono l’assistenza al disabile grave attraverso permessi, congedo straordinario e riconoscimento di contributi figurativi aggiuntivi.
“Si tratta di una vera e propria discriminazione ingiustificata per i lavoratori disabili gravi e i loro familiari che li assistono – spiega il Presidente FAND Giovanni Pagano – in quanto tali lavoratori saranno disincentivati da utilizzare tali istituti di assistenza per avere la possibilità di un rapido accesso alla pensione anticipata.
“Di qui la volontà della FAND di elaborare e far presentare in Parlamento un proprio emendamento all’articolo 6, comma 2-quater della legge 29 dicembre 2011, n. 214 che riporti tali istituti nell’ambito della equiparazione ai contributi derivanti da effettive prestazioni lavorative e quindi utili ai fini del calcolo della anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione anticipata.
(disabili.com)

di Giovanni Cupidi

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