Disabilita’ oncologica: novita’ per il riconoscimento piu’ rapido

In sintesi, tutte le agevolazioni a cui ha diritto un disabile oncologico

 
La prima tappa per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge per i lavoratori colpiti da patologie oncologiche consiste nell’ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile e dello “stato di handicap in situazione di gravità”. Il certificato medico è il presupposto necessario per avviare la procedura telematica INPS per tale riconoscimento e serve a fornire al medico legale chiamato alla valutazione tutte le informazioni cliniche utili ad una corretta valutazione dello stato di disabilità connesso e conseguente alla patologia oncologica ed alle relative terapie. La compilazione del certificato da parte dell’oncologo medico faciliterà il compito della commissione medico legale ASL-INPS che potrà basare il proprio giudizio su elementi di valutazione specifici e completi in quanto provenienti dallo specialista che ha in cura il paziente e, quindi, tali da permettere un’agevole applicazione delle previsioni tabellari.

Dall’ottobre scorso, per volere di F.A.V.O.-Federazione Associazioni Volontariato in Oncologia, A.I.O.M.- Associazione Italiana di Oncologia Medica e INPS, è disponibile una procedura telematica che snellisce di molto l’iter di accertamento di disabilità oncologica. Questa nuova modalità consente a ciascun medico oncologo (munito di un apposito PIN rilasciato dall’INPS) di certificare direttamente e puntualmente diagnosi, stadio e terapia della malattia del paziente che ha in cura, attraverso la compilazione di uncertificato online. Con ciò viene superata l’esclusiva certificazione da parte del medico generico quale condizione necessaria per l’inoltro informatico della domanda all’INPS da parte del malato con l’evidente vantaggio di semplificare la procedura e ridurre i tempi di riconoscimento della disabilità anche perché la commissione medico legale ASL-INPS non si troverà più nella condizione di dover richiedere al malato di integrare la documentazione clinica presentata a supporto della domanda.

Una volta completato l’iter di accertamento di invalidità temporanea il malato oncologico potrà godere di tutti i diritti previsti per il disabili e familiari che lo assistono previsti dalla Legge 104

Rivediamo insieme, in sintesi, tutte le agevolazioni:

•    esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati per la cura del tumore, nonché per le eventuali complicanze, la riabilitazione e la prevenzione di ulteriori aggravamenti (D. M. Sanità 329/1999);
•    esonero dall’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza, per chi ha difficoltà nell’utilizzo di queste ultime;
•    dotazione gratuita di ausili protesici e/o ortopedici, se il medico specialista prescrive un ausilio che rientra nel Nomenclatore tariffario;
•    protesi mammaria esterna gratuita per donne operate al seno;
•    retribuzione, o prestazione economica sostitutiva (l’indennità di malattia), continuando a maturare anzianità di servizio, e diritto a non essere licenziato durante il periodo di malattia (art. 2110 del Codice Civile);
•    trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale verticale od orizzontale per i lavoratori del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali persiste una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita (art. 36 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276);
•    fruizione di un congedo retribuito fino a trenta giorni (anche non continuativi) per le cure connesse alla sua infermità, qualora dalla malattia derivi una invalidità superiore al 50% (dell’art. 2, comma 1, della L. 26/07/1988, n. 291);
•    diritto ad essere utilizzato per mansioni non a rischio (D.L. 19/09/1994, n. 626);
•    contrassegno arancione per il parcheggio nelle zone riservate ai disabili, temporaneo o permanente, in caso di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Agevolazioni per i familiari:

•    il lavoratore-genitore anche adottivo di soggetto con handicap in situazione di gravità, purché non ricoverato in istituto, ha diritto ad un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni (art. 33, co. 3 L. 104/1992).

(disabili.com)

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