Gli interventi per disabilità e non autosufficienza. Ecco alcune delle principali novità della Legge di Bilancio 2022
Dal 1° gennaio, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 2021). Dalla previdenza al lavoro; dalle politiche sociali a quelle di genere: la Legge più importante dell’anno, che definisce dove reperiremo e come spenderemo le risorse pubbliche, contiene anche quest’anno numerose novità. Vediamo nel dettaglio quelle relative alla disabilità.
Disabilità, non autosufficienza, IVA Terzo Settore
Il Fondo per la disabilità e non autosufficienza diventa “Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità”; è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026.
Ulteriori 50 milioni di euro sono destinati al Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per ciascuno degli anni 2022 e 2023; mentre al Fondo per le non autosufficienze per il 2022 sono destinati 15 milioni di euro.
Per favorire l’accessibilità turistica e la diversificazione dell’offerta dedicata alle persone con disabilità, inoltre, viene instituito presso il Ministero del turismo un fondo destinato alla realizzazione di appositi interventi. Avrà una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Un nuovo Fondo per il co-housing over 65 viene istituito presso il Ministero dell’Interno, con una dotazione di 0,25 milioni di euro per il 2022 e 0,65 milioni per il 2023. Risorse che i comuni potranno concedere per agevolare la realizzazione di progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi più di 65 anni di età.
Dopo le proteste del Terzo Settore, viene prorogata al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva contenute nel decreto legge n. 146/2021, che prevede l’applicazione dell’imposta anche alle associazioni che non svolgono attività commerciale.
New entry la detrazione contro le barriere architettoniche
Importante novità è invece la detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. Alla nuova detrazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.