Disabili, agevolazioni fiscali: requisiti e come ottenerli

Tutte le agevolazioni fiscali per sostenere i disabili e i loro familiari in particolare nelle spese sanitarie e per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Le agevolazioni fiscali per le persone disabili e i loro familiari sono molte in Italia. Riguardano i figli a carico con disabilità; l’acquisto di un automobile, o di altri mezzi di aiuto sia tecnici sia informatici; le detrazioni Irpef per le spese che vengono sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche; deduzioni dal reddito per le spese sanitarie o l’assistenza personale.
In questa guida le abbiamo racchiuse tutte. Potrebbero essere d’aiuto ai disabili e ai loro familiari che ancora non ne avessero beneficiato.

Spese mediche e assistenza sanitaria

Le spese mediche, così come l’assistenza specifica sostenuta dai disabili, sono deducibili per intero dal reddito della persona con disabilità. I costi di “assistenza specifica”, nei quali rientra quella infermieristica e riabilitativa. Si possono sottrarre al reddito complessivo pure se a sostenerle sono i familiari dei disabili che non li hanno fiscalmente a carico.
Rientrano nei costi deducibili anche le spese mediche generiche, come ad esempio l’acquisto di medicinali.
E dunque, tra le spese di assistenza specifica rientrano:

•l’assistenza infermieristica e riabilitativa;

•le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (in particolare se sono dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona disabile);

•le prestazioni del personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; quelle dell’educatore professionale; quelle del personale qualificato che si interessa dell’attività di animazione e di terapia occupazionale.

Diritto alla deduzione

Per avere diritto alla deduzione bisogna essere in possesso della fattura rilasciata dal professionista sanitario. Nel documento deve risultare la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione.
Se la fattura è intestata al solo disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto il costo. Ma è necessario integrare la fattura annotando l’importo sostenuto.
Possono essere sottratti dal reddito anche i costi per le attività di ippoterapia e musicoterapia, se prescritte da un medico: il professionista deve però accertare che siano necessarie per il disabile e devono essere svolte in centri specializzati e direttamente, o sotto la loro direzione e responsabilità, di personale medico o sanitario specializzato (come psicoterapeuta, psicologo, terapista della riabilitazione, fisioterapista o altre figure professionali simili).

Spese non deducibili dal reddito

Queste spese non sono invece deducibili dal reddito:

•spese sostenute per le prestazioni di un pedagogista, perché non ritenuto un professionista sanitario, opera infatti nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali.

•Spese sanitarie specialistiche (analisi, visite specialistiche, operazioni chirurgiche) e spese per l’acquisto di dispositivi medici. Per questi costi spetta però la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129.11 euro.

•Se il dispositivo medico rientra tra i mezzi indispensabili per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione (spostamenti), il sollevamento di persone disabili (come le stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere ottenuto sull’intero importo della spesa sostenuta.

•Spese alimentari per fini medici speciali, quelli in particolare inseriti nella sezione A 1 del registro nazionale, per questi costi è prevista la detrazione del 19% sulla parte che eccede i 129,11 euro.

•Le spese versate a una Cooperativa per sostenere un minore con handicap nell’apprendimento.

Per il Ministero della Salute questa attività è di natura pedagogica ed effettuata da operatori non sanitari, anche se sono qualificati nel sostegno didattico – educativo, e non può essere definita sanitaria.
Non ha importanza – secondo il Ministero – che sia svolta sotto la direzione di una psicologa.
Se il disabile viene ricoverato in un istituto di assistenza non sarà possibile detrarre dal reddito l’intera retta pagata, ma solo quella parte che riguarda le spese mediche, paramediche e di assistenza specifica. Per questi motivi è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate in modo separato.

Spese detraibili dall’Irpef

Per alcune spese sanitarie così come per quelle sostenute per acquistare dei mezzi di ausilio è riconosciuta la detrazione dall’Irpef del 19%.
Questo tipo di detrazione può essere utilizzata anche dal familiare del disabile, ma solo a condizione che la persona con disabilità sia fiscalmente a suo carico.
Per le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) è possibile sottrarre dall’imposta la parte che supera l’importo di 129,11 euro.
Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19% queste spese:

•Trasporto in ambulanza del disabile (ma le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto possono essere detratte del 19% solo per la parte che supera i 129,11 euro).

•L’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e gli apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale.

•L’acquisto di arti artificiali per la deambulazione.

•La costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all’abitazione. Per queste spese la detrazione non è prevista se in contemporanea si fruisce dell’agevolazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

•L’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a trasportare la carrozzella e l’installazione la manutenzione della pedana di sollevamento all’interno dell’abitazione del disabile.

•L’acquisto di strumenti tecnici e informatici che possono facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei disabili. In questa categoria rientrano le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico.

•I mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

•per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita da parte di disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Per averne diritto è necessario che il disabile produca oltre alla certificazione di invalidità o handicap rilasciata dalla commissione medica pubblica, anche la certificazione del medico specialista della Asl che attesti la funzione rilevante (collegamento funzionale) tra la bicicletta elettrica e la menomazione della persona disabile.

Questo collegamento funzionale deve essere dimostrato anche per l’acquisto di telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine. Si può accedere all’agevolazione solo se il “collegamento” viene evidenziato dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl.
Anche le spese per i servizi di interprete possono essere detratte del 19%, ma solo se si possiedono le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi.
Le agevolazioni sono solo per i disabili affetti da sordità congenita (dalla nascita) o acquisita durante l’infanzia (età evolutiva), e che quindi ha compromesso l’apprendimento del linguaggio parlato.
La detrazione non spetta invece per servizi resi a persone affette da sordità di natura psichica, o a causa di guerra, lavoro o di servizio.

Certificazioni necessarie

Per ottenere la detrazione sono considerati disabili (oltre alle persone riconosciute dalla commissione medica ai sensi della legge 104), anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche, quelle – per capirci – che sono incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra o altre.

•Con la Legge 104. I disabili riconosciuti dalla Legge 104 possono attestare le condizioni personali anche con una autocertificazione che fa riferimento ad accertamenti sanitari precedenti effettuati da organi che stabiliscono l’invalidità.

•Nei casi di grave invalidità o menomazione per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è necessaria la certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104.

•Con invalidità di accompagnamento. Per gli invalidi civili ai quali non è stato accertato l’handicap, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non è stata indicata nella certificazione, quando viene attestata una invalidità totale. Ma anche in tutti i casi in cui non sia attribuita l’indennità di accompagnamento.

Detrazione Irpef per le spese di addetti all’assistenza

Possono essere detratte del 19% anche tutte le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi in cui la persona disabile non sia autosufficiente.
Il 19% è calcolabile su un ammontare della spesa che non sia superiore ai 2.100 euro. Ma a condizione che il reddito complessivo del contribuente non sia superiore ai 40mila euro.
L’importo di 2.100 euro deve essere riferito al singolo contribuente e non al numero di soggetti a cui si rivolge l’assistenza.
Ci spieghiamo meglio: se un contribuente ha sostenuto spese per sé e un altro familiare la somma sulla quale potrà calcolare la detrazione resta comunque di 2.100 euro.
Se invece più contribuenti hanno sostenuto le spese, la detrazione va divisa tra loro.
La detrazione spetta anche per questi tipi di assistenza:

•una casa di cura o di riposo (la documentazione deve certificare in modo distinto i costi riferiti all’assistenza rispetto a quelli che sono invece stati sostenuti per altre prestazioni).

•Una cooperativa di servizi (la documentazione deve specificare il tipo di servizio effettuato).

•Un’agenzia interinale (la documentazione deve specificare la qualifica e il contratto del lavoratore).

Questa è la guida completa sulle agevolazioni fiscali eleborata dall’Agenzia delle entrate.

(thewam.com)

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