Cude, il contrassegno europeo per le persone con disabilità
Secondo i più recenti dati Istat, i disabili in Italia costituiscono il 5,2% della popolazione: in valore assoluto sono poco più di 3 milioni di persone. Per costoro, il Codice della strada prevede una particolare tutela, imponendo agli enti proprietari delle strade di eliminare ogni ostacolo che limiti o impedisca loro di fruire della strada e delle sue pertinenze.
In concreto, si tratta di eliminare barriere architettoniche, realizzare adeguati attraversamenti pedonali, prevedere parcheggi con strutture adatte, installare segnaletica identificativa agevolata, ecc.
Tra le varie forme di disabilità (comunicativa, locomotoria, di relazione, ecc.), il Codice della strada non poteva non riservare un’attenzione particolare a quella locomotoria prevedendo la possibilità per i non vedenti (non prevista dal Cds ma dal Dpr n. 503/1996) e per coloro che hanno una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, di richiedere al Comune in cui risiedono, il rilascio di una specifica autorizzazione per fruire di strutture di sosta appositamente realizzate e di beneficiare di una serie di facilitazioni per la circolazione.
La titolarità dell’autorizzazione è resa nota mediante un apposito contrassegno, conforme alle norme europee, che assume il nome di Contrassegno unificato disabili europeo, meglio conosciuto come Cude.
IL CUDE
Il contrassegno europeo
- è rilasciato previo specifico accertamento sanitario,
- dura cinque anni,
- viene rinnovato con la presentazione di un certificato medico che confermi il persistere dell’invalidità;
- è strettamente personale,
- deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile, anche se il mezzo non è a lui intestato,
- può essere richiesto anche da chi si trovi in condizioni di disabilità temporanea, suscettibile di completa regressione nel tempo, tuttavia, in questi casi, la validità è più limitata.
Il titolare del contrassegno può essere alla guida del veicolo oppure può essere semplicemente trasportato. In teoria potrebbe anche non essere a bordo, a condizione che si dia prova che in quel momento il veicolo sia effettivamente al suo servizio.
Le agevolazioni. Il Cude è riconosciuto in tutti i Paesi UE, purché abbia formato e contenga le informazioni richiesti dalla normativa europea, e consente al titolare di beneficiare di una serie di facilitazioni per la circolazione che, anche se non gli permettono di superare del tutto gli impedimenti e le difficoltà legate alla sua disabilità, ne attenuano sicuramente l’impatto. Le più significative agevolazioni sono:
- il libero transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali, nelle corsie preferenziali, nelle strade riservate ad alcuni utenti, nelle zone scolastiche urbane;
- la sosta gratuita e senza limitazioni temporali negli spazi appositamente riservati ai disabili, compresi quelli collocati nelle aree di parcheggio custodite o a pagamento, nelle aree di sosta a tempo limitato, nelle Ztl e nelle aree pedonali urbane (se il transito in queste aree è autorizzato anche ad una sola categoria di veicoli utilizzati per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità);
- la sosta e la fermata senza limitazioni temporali nelle zone scolastiche urbane;
- evitare la rimozione forzata del mezzo quando si trova in divieto di sosta;
- l’assegnazione a titolo gratuito di uno stallo di sosta personale se ricorrono particolari condizioni di disabilità.
La piattaforma informatica. Il contrassegno, rilasciato dal Comune in cui il disabile risiede, ha valore su tutto il territorio nazionale. Pertanto, le agevolazioni sopra elencate, sono concesse in qualsiasi località nella quale il titolare dell’autorizzazione si trovi a circolare. Questa circostanza, in passato, ha generato costosi e defatiganti contenziosi, oltre che per i disabili anche per gli organi di polizia stradale, perché il titolare di un Cude che, per esempio, accedeva in una Ztl o transitava su una corsia preferenziale in un Comune diverso da quello che aveva rilasciato il contrassegno – e pertanto non a conoscenza di questa circostanza – veniva sanzionato per la presunta violazione costringendolo successivamente a dimostrare, spesso mediante ricorso, di essere autorizzato per evitare di pagare la sanzione.
La realizzazione di una piattaforma informatica dei contrassegni europei unificati per disabili rilasciati in Italia, inserita nell’Archivio nazionale veicoli e gestita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consentirà di superare tale criticità.
Non più di due targhe. Il titolare del contrassegno può indicare due targhe, secondo un criterio di priorità, ma solo la prima di esse è abbinata dalla Motorizzazione al contrassegno. Il sistema genera e rilascia all’interessato un Codice univoco, che è valido e attivo per un solo veicolo alla volta. Accedendo con Spid, Cie o Cns a un’apposita funzione dal sito www.ilportaledellautomobilista.it , dall’app Io ed eventualmente da altra applicazione per dispositivi mobili, il titolare del Cude può visualizzare i veicoli associati al suo contrassegno, sostituirli, attivare il Codice univoco su una nuova targa, segnalare i casi di furto o smarrimento del Cude.
Gli organi di controllo, dal canto loro, mediante la targa, possono accedere alla piattaforma per verificare se il veicolo possiede effettivamente i requisiti per fruire delle agevolazioni di cui si è detto, ossia transitare nelle Ztl, sostare nei parcheggi riservati ai disabili eccetera. Ciò consente – già oggi nei Comuni in cui è stata avviata la fase sperimentale e presto su tutto il territorio nazionale – di evitare la contestazione di violazioni non commesse, soprattutto da parte di sistemi automatici di controllo da remoto. (quattroruote.it)