I beneficiari, la presentazione della domanda, le caratteristiche e le modalità di uso della carta (Circolare 1° aprile 2022, n. 46)
Con la Circolare 1° aprile 2022, n. 46 (testo in calce) l’Inps ha introdotto la nuova procedura relativa alla “Definizione dei criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia” (c.d. Disability Card), mediante la quale il cittadino con disabilità può richiedere la Carta europea della disabilità (EU Disability Card).
Attualmente la Carta viene riconosciuta oltre che sull’intero territorio nazionale, anche negli altri Paesi pilota del progetto “EU Disability Card”: Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Romania, Slovenia. La Commissione europea, entro il 2023, proporrà il riconoscimento della Carta in tutti gli Stati membri.
La Carta europea della disabilità rientra tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia dell’Unione europea in materia di disabilità 2010-2020 ed è diretta a favorire l’inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale della comunità, in coerenza e reciprocità con gli altri Paesi dell’Unione europea.
Dunque, l’Inps ha dettato i criteri per il rilascio della Carta, nonché ha indicato le modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo della medesima. Il cittadino può presentare la domanda per il rilascio della Carta europea della disabilità utilizzando l’apposito servizio online disponibile sul portale dell’Istituto (www.inps.it), accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).
Nel caso di minori con disabilità, la domanda andrà presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o le funzioni di tutore oppure dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso (cfr. la circolare n. 127/2021 e il messaggio n. 171/2022) oppure le credenziali di identità digitale del minore.
Nel caso di minori in affidamento familiare, la richiesta potrà essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

Sarà possibile presentare la domanda anche tramite associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS), mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS).
I soggetti legittimati a richiedere la Carta Europea della disabilità sono i seguenti:
- invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
- invalidi civili minorenni;
- cittadini con indennità di accompagnamento;
- cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ciechi civili;
- sordi civili;
- invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
- invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;
- inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991 n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
La Carta è prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le norme relative alla produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza; verrà poi recapitata al cittadino tramite Poste Italiane S.p.A.
In relazione al periodo di validità, la Carta è efficace fino a quanto dura la condizione di disabilità e, comunque, non oltre dieci anni dal momento del rilascio.
Resta fermo che, nell’attesa “di eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
La validità della Carta verrà meno ad ogni effetto di legge in caso di revoca o di decesso dell’intestatario.
Anche successivamente alla consegna della Carta, l’Inps potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, nonché alla revoca della stessa qualora accerti la non veridicità dei requisiti dichiarati o il venire meno degli stessi. In tale caso l’INPS notificherà all’interessato il provvedimento di revoca.
Se, dopo il rilascio della Carta ed in seguito ad un nuovo accertamento sanitario, il titolare rientri in una delle categorie che necessita di maggiore sostegno, come individuate dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020, l’INPS provvederà alla sostituzione della Carta con i relativi aggiornamenti.
Nell’ipotesi di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della Carta, il titolare potrà presentare telematicamente una nuova richiesta all’INPS, allegando alla domanda una copia della denuncia presentata alle Forze di Polizia. La richiesta di rilascio di una nuova Carta comporta automaticamente l’annullamento di quella precedente.