La Cassazione, con l’ordinanza n. 1227/2025, ha stabilito che i permessi Legge 104/92 includono attività complementari all’assistenza del disabile, come acquisti e accompagnamenti. L’abuso si configura solo se l’assistenza è assente o irrilevante
Con l’ordinanza n. 1227 del 17 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’utilizzo dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 non si configura come abuso del diritto se il lavoratore svolge, durante tali giornate, attività accessorie connesse all’assistenza della persona con disabilità. In altre parole, non è necessario che l’intero periodo di permesso sia impiegato esclusivamente per un’assistenza diretta e continuativa, purché le attività svolte siano funzionali al benessere del disabile.
Il Caso Esaminato dalla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha riguardato un lavoratore licenziato dal proprio datore di lavoro per un presunto utilizzo improprio dei permessi giornalieri concessi per l’assistenza al suocero disabile. Secondo l’azienda, il dipendente avrebbe impiegato il tempo del permesso per attività estranee all’assistenza, giustificando così la decisione del licenziamento.
Tuttavia, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento, ottenendo il riconoscimento delle proprie ragioni in sede d’appello. La Corte d’Appello aveva infatti ribadito che la normativa sulla Legge 104/92 non impone un’assistenza continuativa e ininterrotta, ma consente anche lo svolgimento di compiti complementari, come recarsi a comprare medicinali o generi di prima necessità per il disabile.
Il datore di lavoro ha quindi presentato ricorso alla Suprema Corte, contestando l’interpretazione della Corte d’Appello.

La Decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro, confermando la sentenza d’appello e ribadendo un principio fondamentale: i permessi ex legge 104 non sono limitati all’assistenza diretta, ma comprendono anche attività collaterali necessarie per garantire un’effettiva cura della persona con disabilità.
Tra le attività considerate legittime nell’ambito dell’utilizzo dei permessi rientrano:
- Acquisto di farmaci e gestione delle prescrizioni mediche.
- Rifornimento di beni essenziali, come alimenti o prodotti per l’igiene personale e domestica.
- Accompagnamento del disabile a visite mediche o ad altri appuntamenti rilevanti per la sua salute e benessere.
- Partecipazione del disabile a eventi sociali, sportivi o religiosi, che contribuiscano al suo equilibrio psicofisico.
La Suprema Corte ha evidenziato che tali attività sono parte integrante del concetto di assistenza e, di conseguenza, non possono essere considerate un abuso dei permessi.
Quando si Configura un Abuso?
La Cassazione ha chiarito che l’abuso dei permessi si verifica solo in due casi specifici:
- Quando l’assistenza è totalmente assente: se il lavoratore utilizza il permesso per scopi del tutto personali, senza alcun collegamento con il supporto al disabile.
- Quando l’assistenza è minima o irrilevante: se il tempo dedicato alla persona con disabilità è così ridotto da non giustificare l’assenza dal lavoro
Se uno di questi due scenari si realizza, il datore di lavoro ha il diritto di contestare l’utilizzo improprio dei permessi e, nei casi più gravi, può procedere con il licenziamento del dipendente.

Permessi Legge 104/92: Cosa Sono e Chi Ne Ha Diritto
La Legge 104/1992 è il principale riferimento normativo in Italia per la tutela delle persone con disabilità e dei loro familiari. Oltre a garantire una serie di agevolazioni, tra cui sgravi fiscali e supporto lavorativo, la normativa prevede permessi retribuiti per i lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge. I permessi possono essere richiesti da:
Lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato.
Coloro che assistono un familiare con disabilità grave, purché rientri nelle seguenti categorie: Parenti o affini entro il 2° grado (ad esempio, genitori, figli, nonni, fratelli, suoceri).
Parenti di 3° grado, ma solo se i genitori o il coniuge del disabile hanno più di 65 anni o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti.
Durata e Modalità di Fruizione
3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.
Finalità principale: consentire al lavoratore di prestare assistenza alla persona con disabilità, anche attraverso attività indirette ma necessarie per il suo benessere.
Conclusione
La sentenza della Cassazione rappresenta un importante chiarimento sull’uso dei permessi della Legge 104/92, riconoscendo che l’assistenza non si esaurisce nel contatto fisico diretto, ma comprende anche attività complementari. La decisione rafforza il principio che la normativa deve essere interpretata in modo flessibile, per rispondere concretamente alle necessità delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
D’altra parte, l’abuso dei permessi rimane un comportamento sanzionabile, ma solo in presenza di un utilizzo palesemente scorretto. Il lavoratore deve quindi poter dimostrare, se necessario, che il tempo di permesso è stato effettivamente destinato al supporto del disabile, anche se in forme non strettamente assistenziali.
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