Rigo E4 del modello 730 2014: spese veicoli per persone con disabilità

Con il rigo E4 del modello 730 2014 è possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% sulle spese sostenute per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità. L’auto per disabili può essere acquistata ogni 4 anni e consente una detrazione fino al limite di spesa id 18.075,99 euro. Agevolati gli acquisti di motoveicoli e autoveicoli, ma sono necessari determinati requisiti fisici certificati da commissione medica. Vediamo tutte le istruzioni, anche per la compilazione del modello 730.

Il Fisco italiano prevede una serie di agevolazioni fiscali per i contribuenti italiani. Con la presentazione del modello 730 è possibile fruire di alcune importanti detrazioni fiscali. Nel quadro E – Oneri e spese ci sono le detrazioni per le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. Alcuni dei righi della sezione I del modello 730 riguardano le persone disabili. Il rigo E3 riguarda le spese sanitarie sostenute per tali soggetti, il rigo E4 riguarda le spese veicoli per persone con disabilità. Quest’ultima detrazione è molto importante, si tratta di spese agevolate dal fisco che consentono al disabile di ridurre l’Irpef da pagare nel 730 utilizzando il 19% della spesa sostenute per acquistare un veicolo, ad esempio.

Oltre all’iva agevolata quindi, con il 730 2014, compilando l’apposito rigo, è possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% sulle spese per veicoli, oltre che ovviamente per le spese sanitarie per persone con disabilità. Vediamo l’approfondimento sul rigo E4 – Spese veicoli per persone con disabilità e tutte le condizioni previste dall’Agenzia delle Entrate per fruire di tale detrazione.

Le istruzioni del rigo E4 del modello 730 2014: spese veicoli per persone con disabilità. Le istruzioni del modello 730 2014 stabiliscono che in questo rigo bisogna indicare le spese sostenute per l’acquisto:

  • di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
  • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni. 

La detrazione fiscale del 19% da indicare nel rigo E4 spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro e spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. Il limite significa che si può arrivare a detrarre fino al 19% di 18.075,99 euro di spesa veicoli, ossia 3.434,44 euro.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. E il motivo per il quale la maggior parte dei contribuenti ha convenienza ad optare per la ripartizione in 4 quote, è dovuto alla possibile incapienza dell’Irpef, ossia che la detrazione spettante è troppo alta ed è tale da superare l’imposta lorda Irpef da pagare nell’anno in cui si è sostenuta la spesa. Per evitare di perdere i benefici della detrazione fiscale, che non può mai portare ad un credito d’imposta ma al massimo ad un azzeramento dell’Irpef da pagare, il Fisco consente un ulteriore agevolazione al contribuente, ossia poter ripartire la detrazione (es. 3434,44 euro) in quattro anni e quindi in 4 modelli 730 e in quattro anni di Irpef da pagare. In questo modo si può beneficiare della detrazione in misura piena.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. 

Compilazione rigo E4 in caso di ripartizione spesa veicoli in 4 anni. Le istruzioni del modello 730 2014 in caso di rateizzazione della spesa per veicoli per disabili stabiliscono che bisogna indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta (se l’acquisto è stato fatto nel 2013) e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata. Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2010, nel 2011 o nel 2012 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

  • l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2010, 2011 o 2012);
  • il numero della rata che si utilizza per il 2013 (4, 3 o 2) nell’apposita casella. 

L’importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate con il codice 4 nelle annotazioni del CUD.

Altre spese agevolate oltre l’acquisto del veicolo. La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

La vendita dell’auto destinata al disabile. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

Il furto del veicolo. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

I requisiti fisici ed elenco dei veicoli

Tra le spese sanitarie agevolate per disabili rientrano quindi le spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E4). L’Agenzia delle Entrate precisa che sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti, che è quindi un requisito che deve possedere il disabile per fruire dell’agevolazione, devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:

  • ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
  • agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
  • ai soggetti affetti da pluriamputazioni. 

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori. In tal caso, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, in tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art.8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dall’art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

  • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
  • sportello scorrevole. 

Elenco dei motoveicoli che fruiscono della detrazione:

  • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
  • motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
  • motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. 

Elenco degli autoveicoli che fruiscono della detrazione:

  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente;
  • autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
  • autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
  • autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. 

Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

La detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.

(job.fanpage.it)

 

 

Redazione

Writer & Blogger

Sponsor