DI TIZIANA DE PASQUALE
Nel caso di rifiuto, da parte dell’INPS, alla richiesta di indennità di accompagnamento è ora prevista una tutela giudiziaria più celere.
L’assegno di accompagnamento è un’indennità mensile statale di circa 498,25 € corrisposta dall’INPS alle persone che sono state riconosciute invalide al 100%. È una misura assistenziale esente da imposte e indipendente dal livello reddituale del soggetto richiedente. In caso di rifiuto da parte dell’INPS, l’interessato può ricorrere in Tribunale e ottenere così dal giudice, in tempi piuttosto ristretti, l’attribuzione dell’indennità anche in riferimento allemensilità arretrate.
Soggetti beneficiari e presentazione della domanda amministrativa
L’assegno di accompagnamento spetta a tutti gli invalidi civili al 100% che siano cittadini italiani o UE residenti in Italia, nonchè anche ai cittadini extracomunitarilegalmente residenti. In particolare, l’invalidità totale viene riconosciuta a tutti coloro che:
– siano impossibilitati a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
– siano affetti da gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva a causa di forme avanzate di malattie che li rendano incapaci di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti.
La domanda per l’accertamento dell’invalidità si presenta tramite il proprio medico curante direttamente all’INPS. Il medico allegherà certificazione medica digitale con diagnosi chiara e precisa della natura delle infermità invalidanti. L’INPS prenderà poi una decisione sulla base delle risultanze dell’accertamento che viene effettuato dalle commissioni mediche competenti che, entro un mese dalla data di presentazione della domanda, convocano il richiedente per una visita.
Casi dubbi e possibilità di tutela innanzi al Tribunale
Spesso, le Commissioni Mediche dell’ASL non conferiscono l’assegno di accompagnamento anche in casi di dichiarata invalidità totale. In questi casi, la delibera potrà essere impugnata innanzi al Tribunale competente.
A tal fine, è opportuno precisare che l’indennità spetta anche a:
– le persone invalide ricoverate presso un ospedale pubblico;
– i ciechi assoluti;
– le persone che sono sottoposte a chemioterapia o altre terapie in regime di day hospital che non possono recarsi da sole all’ospedale;
– i bambini minorenni, incapaci di camminare senza l’aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua;
– alle persone affette dal morbo di alzheimer e dalla sindrome di Down;
– alle persone affette da epilessia o dalle cosiddette “crisi di assenza“.
Ricorso in tribunale
A partire dall’01.01.2012, ottenere giustizia in Tribunale sui provvedimenti con i quali l’INPS rigetta le richieste volte ad ottenere l’indennità di accompagnamento è più facile grazie alla previsione di un procedimento più celereche può facilmente condurre all’emanazione di un decreto del giudice inappellabile. In queste ed in altre ipotesi di rigetto ingiustificato è opportuno impugnare il provvedimento di rigetto della domanda innanzi al Tribunale affinché si possa ottenere, attraverso un procedimento snello, il riconoscimento giudiziale del diritto all’indennità di accompagnamento, successivamente allo svolgimento di un’ulterioreconsulenza tecnica da parte del medico nominato dal Giudice ed in assenza di contestazioni da parte dell’INPS. In questo modo il giudice potrà riconoscere il diritto del richiedente a ottenere l’indennità sin dal momento in cui aveva proposto la domanda, così garantendogli il diritto a percepire la pensione non solo per i mesi successivi all’emissione del decreto, ma anche per quelli arretrati.
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